NOTA LEGALE
» DECRETO LEGISLATIVO DEL 9 APRILE 2003 N.70 (stralcio).
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ART. 17. - Informazioni sull’esercizio
professionale. – È consentito all’avvocato dare informazioni
sulla propria attività professionale, secondo correttezza
e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della
professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza.
L’informazione è data con l’osservanza delle disposizioni che seguono.
I - Quanto ai mezzi di informazione:
A) Devono ritenersi consentiti:
– i mezzi ordinari (carta da lettere, biglietti da visita, targhe);
– le brochures informative (opuscoli, circolari) inviate anche a mezzo posta a
soggetti determinati (è da escludere la possibilità di proporre questionari o
di consentire risposte prepagate);
– gli annuari professionali, le rubriche, le riviste giuridiche, i repertori e
i bollettini con informazioni giuridiche (ad es. con l’aggiornamento delle leggi
e della giurisprudenza);
– i rapporti con la stampa (secondo quanto stabilito dall’art. 18 del codice deontologico
forense);
– i siti web e le reti telematiche (Internet), purché propri dell’avvocato o di
studi legali associati o di società di avvocati, nei limiti della informazione,
e previa segnalazione al Consiglio dell’ordine. Con riferimento ai siti già esistenti
l’avvocato è tenuto a procedere alla segnalazione al Consiglio dell’ordine di
appartenenza entro 120 giorni.
B) Devono ritenersi vietati:
– i mezzi televisivi e radiofonici (televisione e radio);
– i giornali (quotidiani e periodici) e gli annunci pubblicitari in genere;
– i mezzi di divulgazione anomali e contrari al decoro (distribuzione di opuscoli
o carta da lettere o volantini a collettività o a soggetti indeterminati, nelle
cassette delle poste o attraverso depositi in luoghi pubblici o distribuzione
in locali, o sui parabrezza delle auto, o negli ospedali, nelle carceri e simili,
attraverso cartelloni pubblicitari, testimonial, e così via);
– le sponsorizzazioni;
– le telefonate di presentazione e le visite a domicilio non ,specificatamente
richieste;
– l’utilizzazione di Internet per offerta di servizi e consulenze gratuite, in
proprio o su siti di terzi.
C) Devono ritenersi consentiti se preventivamente approvati dal Consiglio dell’ordine
(in relazione alla modalità e finalità previste):
– i seminari e i convegni organizzati direttamente dagli studi professionali.
II - Quanto ai contenuti della informazione:
A) Sono consentiti e possono essere indicati i seguenti dati:
– i dati personali necessari (nomi, indirizzi, anche web, numeri di telefono e
fax e indirizzi di posta elettronica, dati di nascita e di formazione del professionista,
fotografie, lingue conosciute, articoli e libri pubblicati, attività didattica,
onorificenze, e quant’altro relativo alla persona, limitatamente a ciò che attiene
all’attività professionale esercitata);
– le informazioni dello studio (composizione, nome dei fondatori anche defunti,
attività prevalenti svolte, numero degli addetti, sedi secondarie, orari di apertura);
– l’indicazione di un logo;
– l’indicazione della certificazione di qualità (l’avvocato che intenda fare menzione
di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell’ordine
il giustificativo della certificazione in corso di validità e l’indicazione completa
del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente
riconosciuta dallo Stato).
B) È consentita inoltre l’utilizzazione della rete Internet e del sito web per
l’offerta di consulenza, nel rispetto dei seguenti obblighi:
– indicazione dei dati anagrafici, p. Iva e Consiglio dell’ordine di appartenenza;
– impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice deontologico, con la
riproduzione del testo, ovvero con la precisazione dei modi o mezzi per consentirne
il reperimento o la consultazione;
– indicazione della persona responsabile;
– specificazione degli estremi della eventuale polizza assicurativa, con copertura
riferita anche alle prestazioni on-line e indicazione dei massimali;
– indicazione delle vigenti tariffe professionali per la determinazione dei corrispettivi.
C) Devono ritenersi vietati:
– i dati che riguardano terze persone;
– i nomi dei clienti (il divieto deve ritenersi sussistente anche con il consenso
dei clienti);
– le specializzazioni (salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge);
– i prezzi delle singole prestazioni (è vietato pubblicare l’annuncio che la prima
consultazione è gratuita);
– le percentuali delle cause vinte o l’esaltazione dei meriti;
– il fatturato individuale o dello studio;
– le promesse di recupero;
– l’offerta comunque di servizi (in relazione a quanto disposto dall’art. 19 del
codice deontologico).
III - È consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto
parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente
previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso
unanime dei suoi eredi.
ART. 18. - Rapporti con la stampa.
– Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di
diffusione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio
e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste,
sia per il rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza
verso la parte assistita, sia per evitare atteggiamenti
concorrenziali verso i colleghi.
I - Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell’interesse dello
stesso, può fornire notizie agli organi di informazione e di stampa, che non siano
coperte dal segreto di indagine.
II - Costituisce violazione della regola deontologica, in ogni caso, perseguire
fini pubblicitari anche mediante contributi indiretti ad articoli di stampa; enfatizzare
le proprie prestazioni o i propri successi; spendere il nome dei clienti; offrire
servizi professionali; intrattenere rapporti con gli organi di informazione e
di stampa al solo fine di pubblicità personale.
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